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Covid 19: Disposizioni relative alla vendita di alimenti e bevande a carico degli esercizi di vicinato e degli esercizi di ristorazione



Ordinanza del Sindaco n°114 emessa il 09/10/2020

Sintesi dei punti salienti:

  • E’ fatto divieto agli esercizi di vicinato (salumerie, panifici, supermercati, ecc..) la vendita di alcolici dalle ore 21.30 alle ore 09.00 del giorno successivo;
  • E’ fatto divieto ai pubblici esercizi di vendere alimenti e bevande da asporto dalle ore 23:00 fino all’orario di chiusura.

Resta consentita la consumazione all’interno dei locali degli esercizi pubblici nonchè negli spazi esterni autorizzati dall’amministrazione.

  • E’ consentito l’asporto inteso come delivery (quindi consegna a domicilio) fino alle ore 02:00;
  • E’ altrettanto consentita la vendita da asporto all’interno di contenitori adeguatamente chiusi sia per il cibo che per le bevande, la cui consumazione dovrà avvenire presso i domicili degli acquirenti;
  • E’ vietata la consumazione di alimenti e bevande dopo le ore 23:00 sulle pubbliche vie e piazze al di fuori dei suddetti spazi autorizzati;
  • E’ fatto obbligo ai titolari delle attività che non usufruiscono di posti a sedere quali chioschi, automezzi attrezzati per la vendita di panini e rosticcerie e altre attività artigianali del settore alimentare senza somministrazione di rispettare le linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regione;
  • E’ consentito anche in questo caso l’asporto inteso come delivery (quindi consegna a domicilio) dalle ore 23:00 fino alle ore 02:00;
  • E’ altrettanto consentita la vendita da asporto all’interno di contenitori adeguatamente chiusi sia per il cibo che per le bevande, la cui consumazione dovrà avvenire presso i domicili degli acquirenti.

E’ vietata la consumazione di alimenti e bevande dopo le ore 23:00 sulle pubbliche vie e piazze.

Ulteriori informazioni:

Ordinanza Integrale 114

www.iss.it

www.salute.gov.it


Poster

Nuovo coronavirus – Dieci comportamenti da seguire (PDF 1.04 Mb)

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