15 76 17.11.09 N. 76 - Notizie circa l'attuazione dell'accordo
collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di
medicina generale, ed in particolare sul rispetto dei criteri di
assistenza primaria.
D'Antoni Orazio (MPA)
XV Legislatura ARS
INTERPELLANZA
INTERPELLANZA
N. 76 - Notizie circa l'attuazione dell'accordo collettivo
nazionale per la disciplina dei rapporti con i
medici di medicina generale, ed in particolare sul
rispetto dei criteri di assistenza primaria.
All'Assessore per la sanità, premesso che:
l'accordo collettivo nazionale per la disciplina
dei rapporti con i medici di medicina generale, ai
sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, ha
regolamentato in modo chiaro, al capo II dedicato
all'assistenza primaria, i criteri per la
definizione del rapporto ottimale fra numero di
pazienti e medico generale, affidando alle regioni
il compito di articolare il livello organizzativo
dell'assistenza in ambiti territoriali di comuni,
gruppi di comuni o distretti;
gli ambiti territoriali vanno determinati, ai
sensi del comma 5 dell'art. 33 del citato accordo,
in base alla popolazione residente nei comuni;
l'articolo 39, dedicato a stabilire i massimali
di scelte e le relative limitazioni, lega invece il
numero massimo di assistiti per ciascun medico non
già alla popolazione residente, quanto agli
assistiti effettivamente registrati;
tale previsione ha il fine evidente di garantire,
da un lato, che non vi siano assistiti privi di un
medico generale e, dall'altro, che ogni singolo
medico abbia un numero di assistiti/carico di lavoro
tale da poter garantire livelli ottimali di
assistenza;
fermo restando l'inalienabile diritto alla
libertà di scelta da parte dell'assistito, essendo
il rapporto medico/paziente fondato sulla fiducia, è
tuttavia evidente che anche gli assistiti hanno il
diritto di compiere una 'scelta informata' e che è
elemento essenziale di tale informazione la
conoscenza del carico di lavoro del medico;
l'art. 44 assegna alle aziende il compito di
inviare con cadenza semestrale ai medici, anche per
via elettronica, l'elenco nominativo delle scelte in
carico a ciascun medico e indica espressamente, al
sesto comma, il legame forte che esiste tra tali
elenchi, la definizione del rapporto ottimale e
l'individuazione della eventuale carenza di medici;
considerato che da tutto quanto sopra premesso
appare evidente quanto essenziale sia la corretta e
puntuale tenuta dell'anagrafe degli assistiti,
elemento indispensabile per la predisposizione degli
elenchi da trasmettere ai medici e
contemporaneamente per un'adeguata pianificazione ed
organizzazione dei servizi assistenziali;
per conoscere:
con quale cadenza attualmente siano trasmessi gli
elenchi ai medici e se corrisponda a verità che ciò,
in alcuni casi, non avviene anche da 2 anni;
se corrisponda a verità che non vi sia un
collegamento fra l'anagrafe degli assistiti e le
anagrafi comunali, tanto da determinare l'inclusione
negli elenchi degli assistiti (con conseguenti costi
per l'Amministrazione) di cittadini defunti;
di converso, se corrisponda a verità che vi sia
una discrepanza di parecchie migliaia di unità fra
la somma dei cittadini risultanti residenti dalle
anagrafi comunali e la somma dei cittadini che
risultano assistiti e se non ritenga che tale dato
dimostri che vi sono cittadini che, a loro insaputa,
non risultano affidati a nessun medico di base;
quali urgenti istruzioni ed indicazioni intenda
fornire alle aziende sanitarie affinché adempiano
agli obblighi previsti dall'accordo collettivo
nazionale e se, in caso di ulteriori inadempienze o
ritardi, non ritenga di dover intervenire in via
sostitutiva.
(17 novembre 2009)
D'ANTONI



