Disegni di Legge - Primo firmatario
302 14.11.08 Norme per la promozione e valorizzazione delle botteghe storiche
RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI
Onorevoli colleghi,
il presente disegno di legge,
ha come obiettivo la
tutela e la valorizzazione, anche ai fini
turistici,
delle botteghe storiche e degli
esercizi di tipo
tradizionale che hanno un valore storico,
artistico e
architettonico e che
rappresentano una preziosa
risorsa per il
nostro patrimonio, in quanto
testimonianza della storia, dell'arte
e della più
nobile tradizione imprenditoriale.
La valorizzazione dei più
antichi e prestigiosi
alberghi, ristoranti,
trattorie, pasticcerie,
confetterie, e caffè
letterari che sono stati
protagonisti della storia della nostra regione
per i
personaggi che li hanno frequentati e per
gli eventi
di cui sono stati
promotori o sedi, costituisce
indubbiamente un contributo alla nostra economia.
L'idea è
quella di riconoscere,
mediante
l'intervento legislativo, le cosi
dette BOTTEGHE
STORICHE', ovvero quei negozi esistenti
nelle nostre
città che esercitano la loro attività
da almeno 50
anni nella stessa sede anche se con
denominazioni o
gestioni diverse purchè siano
state mantenute nel
tempo le caratteristiche originarie dei locali
ed in
cui i relativi
arredi presentano elementi di
particolare pregio
architettonico e/o sono di
particolare interesse storico, artistico o culturale.
L'iniziativa mira
quindi ad incoraggiare la
sopravvivenza e il consolidamento
nel tempo delle
imprese del settore, nell'interesse anche delle
future
generazioni, sia a promuovere
l'immagine e la
conoscenza entro e fuori i
confini locali delle
BOTTEGHE', favorendo altresì
la possibilità di
inserimento nei percorsi culturali e
turistici della
Regione tali attività.
---O---
DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE
Art. 1.
Finalità
1. La Regione, promuove
la valorizzazione delle
attività artigianali e commerciali che
esercitano la
loro attività nei medesimi locali da non
meno di 50
anni, al fine di garantire la
sopravvivenza e il
consolidamento nel tempo delle medesime attività.
Art. 2.
Definizioni
1. Sono qualificate come
botteghe storiche' gli
esercizi commerciali, ricettivi ed artigianali, che
si
trovano nel territorio della Regione in
possesso dei
seguenti requisiti:
a) i locali in cui
operano e/o i relativi arredi
presentano elementi
di particolare pregio
architettonico e/o sono di
particolare interesse
storico, artistico o culturale;
b) esercitano la stessa attività da
almeno 50 anni
dalla data di rilascio della licenza,
nella stessa
sede, anche se con denominazioni, insegne o
gestioni
diverse, purché siano state mantenute
nel tempo le
caratteristiche originarie.
2. Vengono definite altresì,
attività storiche, le
attività artigiane, gli esercizio
commerciali, gli
antichi mestieri che hanno
conservato tecniche di
produzione antiche, ovvero quelle
attività che nel
tempo non hanno utilizzato
ausili meccanici nei
processi produttivi o trasformativi.
Art. 3.
Albo delle botteghe storiche
1. E' istituito presso l'Assessorato
regionale della
cooperazione, del commercio,
dell'artigianato e la
pesca, l'albo regionale delle botteghe storiche'.
2. L'iscrizione all'albo di cui al
comma precedente,
è gratuita, e deve essere fatta per
il tramite dei
Comuni ove ha sede la relativa bottega.
3. Entro sei mesi dalla
entrata in vigore della
presente legge, i Comuni sono tenuti
a trasmettere
all'Assessorato di cui al comma 1, le
istanze degli
interessati all'iscrizione nell'apposito albo,
previa
verifica dei requisiti di cui all'articolo 2.
4. L'aggiornamento
dell'Albo è effettuato da
apposito decreto assessoriale, con cadenza
annuale ed
entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.
5. Una volta ottenuta
l'iscrizione all'Albo, viene
riconosciuto all'attività lo
status di Bottega
storica' mediante il rilascio di un apposito
marchio,
da realizzare a cura dell'Assessorato di cui al
comma
1, che dovrà essere
esposto all'ingresso della
attività.
Art. 4.
Benefici
1. Presso
l'Assessorato regionale
della
cooperazione, del commercio, dell'artigianato e
della
pesca è istituito il Fondo regionale per le
botteghe
storiche', con una dotazione
finanziaria di 2.000
migliaia di euro, per ciascuno degli anni
2009-2011,
di seguito denominato Fondo'. A
valere sul fondo,
possono essere finanziati progetti
finalizzati alla
conservazione, al restauro e alla
promozione delle
Botteghe storiche e degli antichi mestieri.
2. I criteri per accedere la
fondo di cui al comma
precedente, verranno
stabiliti con decreto
assessoriale, e le relative istanze saranno
analizzate
da un apposita
commissione istituita presso
l'Assessorato di cui al comma 1.
3. La commissione di cui al
comma 2 è nominata dal
Presidente della Regione ed è così composta:
a) assessore regionale
per la cooperazione, il
commercio, l'artigianato e la pesca;
b) direttore regionale
Dipartimento cooperazione,
commercio, artigianato;
c) da un
componente di ogni associazione di
categoria maggiormente rappresentativa da
individuarsi
con successivo decreto dell'Assessore regionale per
la
cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.
Art. 5.
1. L'Assessorato regionale
della cooperazione, del
commercio, dell'artigianato e della pesca,
è tenuto
alla stampa di una guida contenente
l'elenco delle
attività che hanno riconosciuto lo status di
botteghe
storiche' da distribuire di concerto con
l'Assessorato
del turismo nell'ambito della programmazione
turistica
della Regione.
Art. 6.
1. Agli oneri
derivanti dall'applicazione della
presente legge si provvede a carico del bilancio
della
Regione.
Art. 7.
Norma finale
1. La presente legge sarà
pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in
vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione



