MPA

ORAZIO D'ANTONI

UN IMPEGNO SICURO

 

Disegni di Legge - Primo firmatario

302 14.11.08 Norme per la promozione e valorizzazione delle botteghe storiche

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

       Onorevoli colleghi,

       il  presente  disegno di legge, ha come obiettivo  la
     tutela  e  la valorizzazione, anche ai fini  turistici,
     delle  botteghe  storiche  e  degli  esercizi  di  tipo
     tradizionale che hanno un valore storico,  artistico  e
     architettonico   e  che  rappresentano   una   preziosa
     risorsa   per   il   nostro   patrimonio,   in   quanto
     testimonianza  della  storia,  dell'arte  e  della  più
     nobile tradizione imprenditoriale.

       La  valorizzazione  dei  più  antichi  e  prestigiosi
     alberghi,     ristoranti,    trattorie,    pasticcerie,
     confetterie,   e   caffè  letterari  che   sono   stati
     protagonisti  della storia della nostra regione  per  i
     personaggi  che li hanno frequentati e per  gli  eventi
     di   cui  sono  stati  promotori  o  sedi,  costituisce
     indubbiamente  un contributo alla nostra economia.

       L'idea    è    quella   di   riconoscere,    mediante
     l'intervento  legislativo,  le  cosi  dette    BOTTEGHE
     STORICHE',  ovvero quei negozi esistenti  nelle  nostre
     città  che  esercitano la loro attività  da  almeno  50
     anni  nella  stessa sede anche se con  denominazioni  o
     gestioni  diverse  purchè  siano  state  mantenute  nel
     tempo  le caratteristiche originarie dei locali  ed  in
     cui   i   relativi   arredi  presentano   elementi   di
     particolare   pregio   architettonico   e/o   sono   di
     particolare interesse storico, artistico o culturale.

       L'iniziativa   mira   quindi   ad   incoraggiare   la
     sopravvivenza  e  il  consolidamento  nel  tempo  delle
     imprese del settore, nell'interesse anche delle  future
     generazioni,   sia  a  promuovere   l'immagine   e   la
     conoscenza  entro  e  fuori  i  confini  locali   delle
      BOTTEGHE',   favorendo  altresì  la   possibilità   di
     inserimento  nei  percorsi culturali e turistici  della
     Regione tali attività.

                                ---O---

              DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE


                                Art. 1.
                               Finalità

       1.  La  Regione,  promuove  la  valorizzazione  delle
     attività  artigianali e commerciali che  esercitano  la
     loro  attività nei medesimi locali da non  meno  di  50
     anni,  al  fine  di  garantire la  sopravvivenza  e  il
     consolidamento nel tempo delle medesime attività.

                                Art. 2.
                              Definizioni

       1.  Sono  qualificate  come  botteghe  storiche'  gli
     esercizi commerciali, ricettivi ed artigianali, che  si
     trovano  nel  territorio della Regione in possesso  dei
     seguenti requisiti:

       a)  i  locali  in  cui operano e/o i relativi  arredi
     presentano     elementi    di    particolare     pregio
     architettonico   e/o  sono  di  particolare   interesse
     storico, artistico o culturale;

       b)  esercitano la stessa attività da almeno  50  anni
     dalla  data  di  rilascio della licenza,  nella  stessa
     sede,  anche se con denominazioni, insegne  o  gestioni
     diverse,  purché  siano state mantenute  nel  tempo  le
     caratteristiche originarie.

       2.  Vengono  definite altresì, attività storiche,  le
     attività  artigiane,  gli  esercizio  commerciali,  gli
     antichi  mestieri  che  hanno  conservato  tecniche  di
     produzione  antiche,  ovvero quelle  attività  che  nel
     tempo   non  hanno  utilizzato  ausili  meccanici   nei
     processi produttivi o trasformativi.

                                Art. 3.
                     Albo delle botteghe storiche

       1.  E' istituito presso l'Assessorato regionale della
     cooperazione,  del  commercio,  dell'artigianato  e  la
     pesca, l'albo regionale delle  botteghe storiche'.

       2.  L'iscrizione all'albo di cui al comma precedente,
     è  gratuita,  e  deve essere fatta per il  tramite  dei
     Comuni ove ha sede la relativa bottega.

       3.  Entro  sei  mesi dalla entrata  in  vigore  della
     presente  legge,  i  Comuni sono tenuti  a  trasmettere
     all'Assessorato  di cui al comma 1,  le  istanze  degli
     interessati  all'iscrizione nell'apposito albo,  previa
     verifica dei requisiti di cui all'articolo 2.

       4.   L'aggiornamento  dell'Albo   è   effettuato   da
     apposito  decreto assessoriale, con cadenza annuale  ed
     entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.

       5.  Una  volta ottenuta l'iscrizione all'Albo,  viene
     riconosciuto   all'attività  lo  status   di    Bottega
     storica'  mediante il rilascio di un apposito  marchio,
     da  realizzare a cura dell'Assessorato di cui al  comma
     1,   che   dovrà  essere  esposto  all'ingresso   della
     attività.

                                Art. 4.
                               Benefici

       1.     Presso    l'Assessorato    regionale     della
     cooperazione, del commercio, dell'artigianato  e  della
     pesca  è  istituito il Fondo regionale per le  botteghe
     storiche',  con  una  dotazione  finanziaria  di  2.000
     migliaia  di  euro, per ciascuno degli anni  2009-2011,
     di  seguito  denominato  Fondo'. A  valere  sul  fondo,
     possono  essere  finanziati progetti  finalizzati  alla
     conservazione,  al  restauro e  alla  promozione  delle
     Botteghe storiche e degli antichi mestieri.

       2.  I  criteri per accedere la fondo di cui al  comma
     precedente,    verranno    stabiliti    con     decreto
     assessoriale, e le relative istanze saranno  analizzate
     da    un    apposita   commissione   istituita   presso
     l'Assessorato di cui al comma 1.

       3.  La  commissione di cui al comma 2 è nominata  dal
     Presidente della Regione ed è così composta:

       a)   assessore  regionale  per  la  cooperazione,  il
     commercio, l'artigianato e la pesca;

       b)  direttore  regionale  Dipartimento  cooperazione,
     commercio, artigianato;

       c)   da   un  componente  di  ogni  associazione   di
     categoria  maggiormente rappresentativa da individuarsi
     con successivo decreto dell'Assessore regionale per  la
     cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

                                Art. 5.

       1.  L'Assessorato  regionale della cooperazione,  del
     commercio,  dell'artigianato e della pesca,   è  tenuto
     alla  stampa  di  una guida contenente  l'elenco  delle
     attività  che hanno riconosciuto lo status di  botteghe
     storiche'  da distribuire di concerto con l'Assessorato
     del  turismo nell'ambito della programmazione turistica
     della Regione.

                                Art. 6.

       1.   Agli  oneri  derivanti  dall'applicazione  della
     presente legge si provvede a carico del bilancio  della
     Regione.

                                Art. 7.
                             Norma finale

       1.  La  presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
     ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in  vigore
     il giorno stesso della sua pubblicazione.

       2.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
     e di farla osservare come legge della Regione