MPA

ORAZIO D'ANTONI

UN IMPEGNO SICURO

 

Istituzione dell'Agenzia regionale per l'emergenza - Urgenza sanitaria 118

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

       Onorevoli colleghi,

       attualmente  è  in  funzione il servizio   118',  che
     riveste   nel   settore  della  sanità  un  particolare
     rilievo  gestito  dalla  Regione  e  regolato  da   una
     convenzione tra quest'ultima e la Croce Rossa  Italiana
     stipulata  nel  marzo 2001 e successivamente  prorogata
     in   virtù  di  successivi  interventi  legislativi   e
     amministrativi.

       La   C.R.I.,  a  sua  volta,  gestisce  il   servizio
     attraverso  un  rapporto convenzionale con  la  SI.S.E.
     spa   che   si   occupa  dell'acquisizione   dei   beni
     strumentali  e  delle  procedure  di  reclutamento  del
     personale autista/soccorritore.

       In  totale per tutti i servizi dell'emergenza 118  la
     Regione spende circa euro  123.000.000 annui.

       A  fronte di tale spesa, la popolazione della  nostra
     Regione  registra  un  servizio spesso  carente,  avuto
     riguardo  all'organizzazione  dell'intero  sistema   di
     emergenza   territoriale  che  dovrebbe  attestarsi   a
     livelli di maggiore efficienza.

       Tenuto  conto  che  il  servizio  di  emergenza   118
     rientra   certamente  nell'ambito   delle   prestazioni
     sanitarie  pubbliche e pertanto ad esse va  ricondotto,
     la    presente   proposta   di   legge   propone    una
     riorganizzazione della rete (secondo logiche  integrate
     di  governance  di  sistema,  migliore  utilizzo  delle
     risorse  con  ottimizzazione  da  un  punto  di   vista
     sanitario   con   l'utilizzo  integrato   del   sistema
     dell'emergenza    territoriale   118),    tramite    la
     costituzione di una apposita agenzia regionale  per  il
     118  con  un evidente risparmio economico se rapportato
     agli  innumerevoli  enti che ad  oggi  proliferano  nel
     settore della sanità.

       La  presente proposta di legge, tra l'altro, si  pone
     in  armonia  con  il piano di rientro  dell'assessorato
     alla sanità che impone notevoli risparmi economici.

                                ---O---

              DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

                                Art. 1.
         Agenzia regionale  per l'emergenza urgenza sanitaria
                                  118

       1.   Al   fine  di  razionalizzare  il  servizio   di
     emergenza    -   urgenza,   migliorandone    la    resa
     qualitativa,   ed   ottimizzandone   i   risultati,   è
     istituita,   presso   l'Assessorato   regionale   della
     sanità,  l'Agenzia regionale per l'emergenza -  urgenza
     Sanitaria 118, di seguito  Agenzia'. L'Agenzia  è  ente
     della  regionale di diritto pubblico e svolge  attività
     di   emergenza   sanitaria  territoriale,   nonché   di
     trasporti  secondari, trasporto emoderivati e trasporto
     per trapianti di organi.

       2.  Il servizio di emergenza urgenza 118, per la  sua
     intrinseca  valenza  di  primo  soccorso,   ha   natura
     sanitaria  e  va  ricompreso nell'ambito  della  sanità
     pubblica regionale.

       3.  Le  norme che disciplinano attualmente il  regime
     di  convenzione con la C.R.I. del Servizio di emergenza
     -   urgenza  118  e  le  successive  modificazioni   ed
     integrazioni, e qualunque altra normativa che si  ponga
     in contrasto con la presente legge sono abrogate.

                                Art. 2.
                Modalità di reclutamento del personale

       1.     Il    personale    sanitario,    tecnico    ed
     amministrativo,   necessario   all'espletamento   delle
     attività   istituzionali  dell'Agenzia,   è   reclutato
     attraverso   bandi  di  concorso  pubblico,  pubblicati
     nella  Gazzetta  ufficiale della Regione  siciliana  ed
     assunto  dall'Agenzia  con  applicazione  del  CCNL  di
     sanità pubblica.

                                Art. 3.
                Corsi di formazione e riqualificazione

       1.   L'Agenzia  organizza corsi  di  aggiornamento  e
     formazione  continua  per  il  proprio  personale,  con
     cadenza   almeno   biennale,  anche   sulla   base   di
     convenzioni  con  le università siciliane  o  gli  enti
     pubblici regionali di formazione.
       2.   L'Agenzia  inoltre,  con  le  medesime  modalità
     previste  dal  comma  1,  in  collaborazione   con   le
     università,  può  riqualificare e  abilitare  i  propri
     dipendenti  tecnici  specializzati  esperti  autisti  -
     soccorritori  dell'emergenza - urgenza sanitaria,  come
     operatori socio sanitari specializzati.

       3.  Per  la  riqualificazione di cui al comma  2,  il
     personale deve essere in possesso del titolo di  studio
     della   scuola   dell'obbligo  e  di  attestazione   di
     superamento  del  secondo  anno  di  scuola  superiore.
     L'operatore   socio   sanitario  riqualificato   rimane
     comunque  abilitato  alla  guida  dell'ambulanza  e  al
     primo soccorso e trasporto infermi.

                                Art. 4.
          Norme transitorie relative al personale in servizio

       1.  In  sede  di  prima applicazione  della  presente
     legge,   al   personale  attualmente   dipendente   dal
     Servizio   118   si  applica  la  seguente  disciplina,
     previa verifica dei titoli di cui al comma 2:

       a)   tutti   i   medici  dell'emergenza  territoriale
     attualmente   assunti   a   tempo   indeterminato   con
     contratto  con  le  AUSL,  sono assorbiti  dall'Agenzia
     sulla  base dell'ultima graduatoria fissata con decreto
     dell'Assessore per la sanità;

       b)  tutti  i  medici e gli infermieri utilizzati  con
     incentivazione  optano  fra  l'Azienda   sanitaria   di
     appartenenza   e   l'Agenzia   e   sono   assunti   con
     graduatoria   in   base   all'anzianità   di   servizio
     posseduta;

       c)  tutti  gli autisti/soccorritori dipendenti  della
     SISE   s.p.a.,  assunti  a  tempo  indeterminato,  sono
     assorbiti  presso l'Agenzia come tecnici  specializzati
     esperti  autisti - soccorritori sulla base  dell'ultima
     graduatoria  emanata dalla SISE s.p.a. il 19  settembre
     2006, previa riqualificazione;

       d)  gli  LSU  della CRI a suo tempo assunti  a  tempo
     indeterminato,    in    aderenza    al     piano     di
     stabilizzazione,    mantengono    la    mansione     di
     autisti/soccorritori per la quale sono  stati  assunti,
     in  aderenza  a  quanto disposto dall'articolo  56  del
     decreto  legislativo  n. 29 del 1993,  come  sostituito
     dall'articolo  25  del decreto legislativo  n.  80  del
     1998 e successivamente modificato dall'articolo 15  del
     decreto legislativo n. 387 del 1998 e dall'articolo  52
     del  testo  coordinato ed aggiornato con  le  modifiche
     introdotte  dalla  legge 31 gennaio  2005,  n.  7,  dal
     decreto  legge 30 giugno 2005, n. 115; dalla  legge  27
     luglio  2005,  n.  154 e dal decreto legge  10  gennaio
     2006, n. 4.

       2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Regione,  è
     istituita  una  commissione speciale  di  verifica  del
     possesso  dei  titoli   e di valutazione  dell'idoneità
     fisica  secondo quanto previsto dal decreto legislativo
     9  aprile  2008,  n. 81, e morale (certificato  penale,
     casellario    giudiziario   con    carichi    pendenti,
     certificato  antimafia),  necessari per l'inquadramento
     nell'Agenzia.

       3.  La  durata del corso di riqualificazione è decisa
     dall'Assessorato della sanità d'intesa con l'Agenzia

       4.  L'Agenzia subentra alla C.R.I. nell'utilizzazione
     del  personale  tecnico  ex  articolo  54  della  legge
     regionale  18 maggio 1996, n. 33, così come  modificato
     dall'  articolo  15  della legge  regionale  9  ottobre
     1998,  n. 27 e dal punto 5 dell'articolo 11 della legge
     regionale  30 dicembre 2000, n. 36, nelle  attività  di
     carattere   non   sanitario   svolte   nelle   centrali
     operative,    secondo   profili    professionali    già
     riconosciuti dall'Assessorato regionale della sanità.

                                Art. 5.
                  Targa unica dei mezzi dell'Agenzia

       1.   E'   istituita,   in   collaborazione   con   la
     motorizzazione  civile,  la  targa  unica   dei   mezzi
     utilizzati dall'Agenzia.

                                Art. 6.
                       Riordino dotazione mezzi

       1.  L'Agenzia  organizza i corsi di  riqualificazione
     come  operatori  socio  sanitari specializzati  per  il
     personale  autista/soccorritore dipendente  della  SISE
     s.p.a.. La partecipazione ai corsi è volontaria

       2.  Le  ambulanze  sono ridotte a  220  in  tutto  il
     territorio  regionale ed il personale  che,  a  seguito
     della   riqualificazione,   acquisisce  il  titolo   di
     operatore  socio sanitario specializzato, è ricollocato
     fra  le  220  ambulanze in base ad apposita graduatoria
     di  merito che tiene conto del punteggio ottenuto  agli
     esami   finali  del  corso  di  formazione  oltre   che
     dell'anzianità di servizio.

       3.  Il  numero  dei lavoratori da riqualificare  deve
     comunque  essere  tale  da garantire  una  presenza  in
     tutte   le   ambulanze,  comprese  quelle   mediche   e
     neonatali,  di;  dodici tecnici esperti  dell'emergenza
     sanitaria    (autisti/soccorritori)    con    l'attuale
     contratto  di  30  ore  settimanali;  cinque  operatori
     socio   sanitari  specializzati  o  infermiere,   prima
     retribuito ad incentivazione, che abbia optato  per  il
     servizio  presso  l'Agenzia. Resta  ferma  la  presenza
     obbligatoria   di   cinque   medici   nelle   ambulanze
     medicalizzate e neonatali.

       4.  L'Agenzia prevede, inoltre, un adeguato numero di
     mezzi  occorrenti  per sostituire quelli  eventualmente
     in fermo tecnico a causa di guasti o incidenti.

                                Art. 7.
                     Centrale operativa regionale

       1.   Una   centrale  operativa  regionale,  istituita
     presso  l'Agenzia,  garantisce il  sistema  di  allarme
     sanitario.  La  centrale è dotata di  adeguato  sistema
     telefonico  con riconoscimento del numero  chiamante  e
     sistema  di  registrazione  digitale  multiplista   con
     marcatore  di tempo; di un centro servizi  tecnici;  di
     adeguata    rete    radio    ed    adeguati    apparati
     infotelematici    con    cartografia    georeferenziata
     asserviti  a sistemi satellitari GPS che consentano  la
     radiolocalizzazione dei mezzi in movimento e di  essere
     in costante contatto con tutti i mezzi  di emergenza  e
     con   tutti   i  presidi  ospedalieri  del   territorio
     siciliano.

       2.  Presso  la centrale è assicurata la  presenza  di
     almeno  tre  medici che garantiscono la  continuità  di
     servizio per le ventiquattro ore.

       3.  Per  il  funzionamento della rete radio regionale
     in  UHF  per  il  servizio di emergenza -  urgenza,  in
     coerenza a quanto disposto dal punto 5 dell'articolo  3
     del  D.P.R.  27  marzo  1992,  l'Agenzia  utilizza   le
     frequenze concesse in uso gratuito dal Ministero  delle
     comunicazioni  sulla base del progetto approvato  dalla
     Giunta regionale con deliberazione n. 111 del 19  marzo
     2004.

       4..  Il  personale  addetto alla  centrale  operativa
     regionale,  è  reclutato attraverso bando  di  concorso
     pubblico  da  pubblicarsi, con  decreto  dell'Assessore
     per  la sanità,  nella Gazzetta ufficiale della Regione
     siciliana,     fermo    restando    quanto     previsto
     dall'articolo   4.  Per  partecipare  al   concorso   è
     requisito  necessario  avere precedentemente  acquisito
     la   qualifica  di  operatore  del  SUES  118  (medico,
     infermiere, tecnico specializzato operatore di  sistemi
     esperti            dell'emergenza            sanitaria,
     autista/soccorritore,    operatori    socio    sanitari
     specializzati)  con  certificata esperienza  di  almeno
     sei  anni  continuativi  nel servizio  di  emergenza  -
     urgenza sanitaria 118.

       5.  L'Agenzia  riqualifica il personale sanitario  di
     cui  al  comma  4  come operatore di  centrale  tramite
     apposito corso.

       6.  L'Assessore per la sanità definisce il numero  di
     operatori  occorrenti per gestire le  comunicazioni  di
     tutto il bacino regionale.

                                Art. 8.
          Competenze dell'Assessorato regionale della sanità

       1.  L'Agenzia  provvede a bandire  apposita  gara  di
     appalto  per  l'approvvigionamento  dei mezzi  e  delle
     strutture    connesse,   predisponendo   un    apposito
     capitolato unico.

       2.  L'Assessore  regionale per la sanità,  all'inizio
     di  ogni  anno, assegna con proprio decreto i  criteri,
     gli  obiettivi di massima nonché le risorse  economiche
     disponibili  per  l'Agenzia,  secondo  quanto  previsto
     dall'articolo  24  della  legge  regionale  8  febbraio
     2007, n. 2.

       3.  L'Agenzia entro il mese di febbraio di ogni  anno
     riferisce   all'Assessorato  regionale   della   sanità
     sull'andamento del servizio, sugli obiettivi  raggiunti
     e sui costi per la gestione nell'anno precedente.

       4.  L'Assessore regionale per la sanità  esercita  le
     funzioni  di  indirizzo e coordinamento, di  direttiva,
     di  vigilanza  ivi compresa la verifica  dei  risultati
     aziendali.

                                Art. 9.
                          Organi dell'Agenzia

       1.  Sono organi dell'Agenzia il direttore generale ed
     il Collegio dei revisori.

       2.  Il direttore generale  è nominato con decreto del
     Presidente  della  Regione, su proposta  dell'Assessore
     per  la  sanità,  tra  i  soggetti  che  possiedono   i
     requisiti  di  cui  all'articolo  3  bis  del   decreto
     legislativo  n.  229/99 e rimane in  carica  tre  anni,
     rinnovabili per non oltre  due anni.

       3.  Il  compenso  spettante al direttore  generale  è
     definito  con decreto dell'Assessore per la sanità.  Il
     40  per  cento  di  tale compenso è  erogato  solo  ove
     l'Assessorato della sanità accerti il conseguimento  di
     tutti  gli  obiettivi di efficienza ed economicità  del
     Servizio 118, durante la gestione annuale.

       4.  Il  Collegio  dei revisori è  costituito  da  tre
     componenti  rispettivamente  designati  dal  Presidente
     della   regione,  dall'Assessore  per   la   sanità   e
     dall'Assessore regionale per il bilancio e le  finanze.
     Esercita  i poteri di vigilanza e controllo in analogia
     a  quanto  previsto dal decreto legislativo n. 502/1992
     e   successive  modifiche  ed  integrazioni.  Relaziona
     periodicamente all'Assessorato regionale  della  sanità
     ed  all'Assessorato  regionale  del  bilancio  e  delle
     finanze sull'andamento dei conti dell'Agenzia.

                               Art. 10.
                          Bacini territoriali

       1.  Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
     presente   legge,  sono  istituiti,  con  decreto   del
     Presidente  della Regione, quattro bacini territoriali:
     1)  Palermo e Trapani 2) Catania, Siracusa e Ragusa  3)
     Caltanissetta,  Enna e Agrigento 4)  Messina.  Le  sedi
     operative  sono  le  medesime delle soppresse  centrali
     operative.

       2.   Il   Presidente  della  Regione,   su   proposta
     dell'Assessore  per la sanità, nomina  il  responsabile
     della  centrale operativa regionale. Sono  a  tal  fine
     requisiti necessari: la laurea in medicina; adeguate  e
     comprovate        specializzazioni;       un'esperienza
     professionale   di  almeno  cinque   anni   nel   campo
     dell'emergenza - urgenza sanitaria. Provvede,  inoltre,
     con   le   medesime   modalità    alla    nomina    dei
     responsabili e dei viceresponsabili dei bacini i  quali
     devono  possedere  idoneo titolo  di  laurea  o  titolo
     equipollente   e   rimangono  in   carica   tre   anni,
     rinnovabili al massimo per altri due.

       3.   Ogni  bacino  ha  un  autoparco.  Come  sedi  di
     autoparco  sono  utilizzati i parcheggi degli  ospedali
     pubblici.

       4.  Le  sedi  dell'elisoccorso e delle postazioni  di
     ambulanze rimangono quelle attualmente utilizzate.

       5.   L'Agenzia  inoltre  verifica  il  numero  e   la
     dislocazione dei mezzi nei quattro bacini  e  controlla
     le   relative   prestazioni  sanitarie,   compresa   la
     celerità  dell'intervento, per disporre, eventualmente,
     idonei correttivi.

       6.  L'Agenzia  individua numericamente  le  ambulanze
     del  territorio preposte anche al servizio di emergenza
     neonatale;    le    ambulanze   che    devono    essere
     medicalizzate;  il numero necessario  di  auto  e  moto
     mediche.

                               Art. 11.
                    Mezzi di trasporto di emergenza

       1.  Le ambulanze del servizio di emergenza - urgenza,
     dislocate  nel territorio, sono attrezzate  come  mezzi
     di  soccorso avanzato, con strumentazione adeguata  per
     la  rianimazione sanitaria e per la telemedicina. Sono,
     inoltre,  previste  ambulanze  che,  oltre  ad   essere
     dotate  della   suddetta strumentazione, dispongono  di
     attrezzature per l'emergenza neonatale.

       2.  L'elisoccorso e le ambulanze sono attrezzate  per
     la  rianimazione sanitaria e per la telemedicina. Tutti
     i  mezzi  del  servizio di emergenza - urgenza  possono
     essere   utilizzati  per  il  trasporto  primario,   il
     trasporto    secondario,   trasporto   emoderivati    e
     trasporto per trapianti di organi.

       3.  L'Assessore regionale per la sanità, con  proprio
     decreto,   fissa   i   criteri  o  le   direttive   per
     l'attuazione del presente articolo.

                               Art. 12.
                     Personale impiegato nei mezzi

       1.  Gli  equipaggi di ogni singola ambulanza  gestita
     dall'Agenzia  sono  costituiti  in  totale   da   dieci
     tecnici      esperti      dell'emergenza      sanitaria
     (autisti/soccorritori) e cinque autisti -  soccorritori
     riqualificati    come    operatori    socio    sanitari
     specializzati o cinque infermieri.

       2.  Per  le  ambulanze medicalizzate e neonatali  gli
     equipaggi  sono  costituiti da  dieci  tecnici  esperti
     dell'emergenza     sanitaria    (autisti/soccorritori),
     cinque   autisti  -  soccorritori  riqualificati   come
     operatori  socio  sanitari  specializzati   e    cinque
     medici preposti all'emergenza sanitaria.

       3.  Le  ambulanze  hanno  un  equipaggio  minimo  che
     garantisce  il  servizio nell'arco  delle  ventiquattro
     ore,  composto  da  due  tecnici specializzati  esperti
     autisti  -  soccorritori  e un autista  -  soccorritore
     riqualificato    come   operatore    socio    sanitario
     specializzato;   nelle   ambulanze   medicalizzate    e
     neonatali  è  inoltre  garantita  la  presenza  per  le
     ventiquattro ore di un medico.

       4.  In caso di ferie, malattie, maternità, infortuni,
     permessi,  nelle ambulanze in cui è presente la  figura
     dell'autista  - soccorritore riqualificato  come  socio
     sanitario  specializzato, è garantita la  presenza  di:
     almeno     due     tecnici    specializzati     esperti
     dell'emergenza sanitaria (autisti/soccorritori);  o  di
     un  tecnico  specializzato  suddetto  e  un  autista  -
     soccorritore   riqualificato   come   operatore   socio
     sanitario specializzato.

       5.  Gli elicotteri adibiti al soccorso avanzato hanno
     base  nelle  elisuperfici già realizzate in  prossimità
     delle  quattro  centrali  di bacino  e  possono  essere
     riutilizzati  per sopperire a particolari  esigenze.  I
     turni  di  servizio sono garantiti tramite il personale
     medico  e  gli  operatori socio sanitari  specializzati
     che  già  concorrono  ai  servizi  sanitari  di  bacino
     presso le ambulanze.

       6.   Il   medico   e   l'operatore  socio   sanitario
     specializzato  non può svolgere più  di  due  turni  di
     lavoro al mese presso il servizio di elisoccorso.

                               Art. 13.
                 Sede di lavoro e polizza assicurativa

       1.  La  sede  di lavoro degli operatori sanitari  che
     prestano  servizio sulle ambulanze è la postazione  ove
     sosta il mezzo cui sono assegnati.

       2.   Al   fine   di   garantire  la  celerità   degli
     interventi,  gli  operatori  sanitari  sono  collocati,
     sulla base di graduatorie  definite dall'Agenzia  ed  i
     sindacati firmatari del contratto collettivo di  sanità
     pubblica,   il   più  vicino  possibile  alla   propria
     residenza.

       3.   Gli   operatori  sanitari  che  per  particolari
     esigenze  sono  trasferiti oltre  i  trenta  chilometri
     dalla  propria residenza usufruiscono di una  indennità
     di  trasferta da definirsi con un contratto integrativo
     da  stipulare con le OO.SS. firmatarie del contratto di
     sanità  pubblica. L'indennità di trasferta  non  spetta
     ai  lavoratori che chiedono di trasferirsi nella  nuova
     sede.

       4.  Il trasferimento, tranne quello volontario, ha un
     limite  temporale fissato dall'Agenzia di concerto  con
     le  organizzazioni sindacali firmatarie  del  contratto
     di sanità pubblica.

       5.  L'Agenzia  provvede a stipulare apposita  polizza
     assicurativa  tipo   kasko'  per  la  copertura   degli
     eventuali  danni,  arrecati ai mezzi di  servizio,  per
     fatti   non   imputabili   a   dolo   o   colpa   grave
     dell'operatore.

                               Art. 14.
                             Coordinamenti

       1.  Al fine di garantire la massima integrazione  tra
     i  pronto  soccorso, gli operatori sanitari pubblici  e
     privati   ed  il   servizio  di  emergenza  -   urgenza
     territoriale,  nell'ambito dei quattro  bacini  di  cui
     all'articolo    10,    sono    istituiti    altrettanti
     coordinamenti   permanenti  composti  da   responsabili
     nominati:  dall'Agenzia; dalle Aziende unità  sanitarie
     locali;  da  tutti  gli organismi  pubblici  o  privati
     convenzionati  che  operano  nell'ambito  del  servizio
     sanitario  regionale;  dagli  operatori  sanitari   del
     servizio  di  emergenza - urgenza rappresentanti  delle
     organizzazioni  sanitarie di categoria  firmatarie  del
     contratto  collettivo di sanità pubblica stipulato  con
     l'Aran.

                               Art. 15.
                         Contratto integrativo

       1.  L'Agenzia,  di  concerto  con  le  organizzazioni
     firmatarie  del  CCNL di sanità pubblica,  prevede,  in
     sede   di   contrattazione  integrativa,   un'indennità
     accessoria  aggiuntiva  in favore  del  personale  che,
     avendone  fatto istanza, ha completato il  processo  di
     riqualificazione  previsto  dalla  presente  legge   in
     relazione   alle  esigenze  funzionali   ed   operative
     dell'Agenzia.

       2.  L'Assessore regionale per la sanità individua  le
     risorse necessarie a quanto previsto dal comma 1.

                               Art. 16.
                   Entrata in funzione dell'Agenzia

       1.   Il   Presidente  della  Regione,   su   proposta
     dell'Assessore regionale per la sanità,  provvede  alla
     nomina  di  un commissario straordinario che predispone
     il  piano  di  subentro  al  servizio  di  emergenza  -
     urgenza,  assicurando al contempo la  funzionalità  del
     predetto servizio.

       2.   L'Agenzia  entra  in  funzione  entro  tre  mesi
     dall'entrata   in   vigore   della   presente    legge,
     subentrando   alle   strutture   che   hanno    gestito
     l'emergenza - urgenza sanitaria.

                               Art. 17.
                           Norma finanziaria

       1.  Agli oneri di cui alla presente legge per  l'anno
     2008  si  provvede a carico del bilancio regionale  del
     corrispondente esercizio.

       2.  Per  gli esercizi finanziari si provvede a carico
     del bilancio pluriennale per gli anni 2008/2010.

                               Art. 18.
                           Entrata in vigore

       1.  La  presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
     ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in  vigore
     il giorno stesso della sua pubblicazione.

       2.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
     e di farla osservare come legge della Regione.