Istituzione dell'Agenzia regionale per l'emergenza - Urgenza sanitaria 118
RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI
Onorevoli colleghi,
attualmente è in funzione
il servizio 118', che
riveste nel settore della
sanità un particolare
rilievo gestito dalla Regione e
regolato da una
convenzione tra quest'ultima e la Croce Rossa
Italiana
stipulata nel marzo 2001 e successivamente
prorogata
in virtù di successivi
interventi legislativi e
amministrativi.
La C.R.I., a sua
volta, gestisce il servizio
attraverso un rapporto convenzionale con
la SI.S.E.
spa che si occupa
dell'acquisizione dei beni
strumentali e delle procedure
di reclutamento del
personale autista/soccorritore.
In totale per tutti i servizi
dell'emergenza 118 la
Regione spende circa euro 123.000.000 annui.
A fronte di tale spesa, la
popolazione della nostra
Regione registra un servizio spesso
carente, avuto
riguardo all'organizzazione dell'intero
sistema di
emergenza territoriale che
dovrebbe attestarsi a
livelli di maggiore efficienza.
Tenuto conto che il
servizio di emergenza 118
rientra certamente nell'ambito
delle prestazioni
sanitarie pubbliche e pertanto ad esse va
ricondotto,
la presente proposta
di legge propone una
riorganizzazione della rete (secondo logiche
integrate
di governance di sistema,
migliore utilizzo delle
risorse con ottimizzazione da
un punto di vista
sanitario con l'utilizzo
integrato del sistema
dell'emergenza territoriale
118), tramite la
costituzione di una apposita agenzia regionale
per il
118 con un evidente risparmio economico se
rapportato
agli innumerevoli enti che ad oggi
proliferano nel
settore della sanità.
La presente proposta di legge, tra
l'altro, si pone
in armonia con il piano di rientro
dell'assessorato
alla sanità che impone notevoli risparmi economici.
---O---
DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE
Art. 1.
Agenzia regionale per
l'emergenza urgenza sanitaria
118
1. Al fine di
razionalizzare il servizio di
emergenza - urgenza,
migliorandone la resa
qualitativa, ed ottimizzandone
i risultati, è
istituita, presso l'Assessorato
regionale della
sanità, l'Agenzia regionale per l'emergenza -
urgenza
Sanitaria 118, di seguito Agenzia'. L'Agenzia
è ente
della regionale di diritto pubblico e svolge
attività
di emergenza sanitaria
territoriale, nonché di
trasporti secondari, trasporto emoderivati e
trasporto
per trapianti di organi.
2. Il servizio di emergenza urgenza
118, per la sua
intrinseca valenza di primo
soccorso, ha natura
sanitaria e va ricompreso nell'ambito
della sanità
pubblica regionale.
3. Le norme che disciplinano
attualmente il regime
di convenzione con la C.R.I. del Servizio di
emergenza
- urgenza 118 e le
successive modificazioni ed
integrazioni, e qualunque altra normativa che si
ponga
in contrasto con la presente legge sono abrogate.
Art. 2.
Modalità di reclutamento del personale
1. Il
personale sanitario, tecnico
ed
amministrativo, necessario
all'espletamento delle
attività istituzionali dell'Agenzia,
è reclutato
attraverso bandi di concorso
pubblico, pubblicati
nella Gazzetta ufficiale della Regione
siciliana ed
assunto dall'Agenzia con applicazione
del CCNL di
sanità pubblica.
Art. 3.
Corsi di formazione e riqualificazione
1. L'Agenzia organizza
corsi di aggiornamento e
formazione continua per il
proprio personale, con
cadenza almeno biennale,
anche sulla base di
convenzioni con le università siciliane
o gli enti
pubblici regionali di formazione.
2. L'Agenzia inoltre,
con le medesime modalità
previste dal comma 1, in
collaborazione con le
università, può riqualificare e
abilitare i propri
dipendenti tecnici specializzati
esperti autisti -
soccorritori dell'emergenza - urgenza sanitaria,
come
operatori socio sanitari specializzati.
3. Per la
riqualificazione di cui al comma 2, il
personale deve essere in possesso del titolo di
studio
della scuola dell'obbligo
e di attestazione di
superamento del secondo anno di
scuola superiore.
L'operatore socio sanitario
riqualificato rimane
comunque abilitato alla guida
dell'ambulanza e al
primo soccorso e trasporto infermi.
Art. 4.
Norme transitorie
relative al personale in servizio
1. In sede di prima
applicazione della presente
legge, al personale
attualmente dipendente dal
Servizio 118 si applica
la seguente disciplina,
previa verifica dei titoli di cui al comma 2:
a) tutti i
medici dell'emergenza territoriale
attualmente assunti a
tempo indeterminato con
contratto con le AUSL, sono
assorbiti dall'Agenzia
sulla base dell'ultima graduatoria fissata con
decreto
dell'Assessore per la sanità;
b) tutti i medici e gli
infermieri utilizzati con
incentivazione optano fra l'Azienda
sanitaria di
appartenenza e l'Agenzia
e sono assunti con
graduatoria in base
all'anzianità di servizio
posseduta;
c) tutti gli
autisti/soccorritori dipendenti della
SISE s.p.a., assunti a
tempo indeterminato, sono
assorbiti presso l'Agenzia come tecnici
specializzati
esperti autisti - soccorritori sulla base
dell'ultima
graduatoria emanata dalla SISE s.p.a. il 19
settembre
2006, previa riqualificazione;
d) gli LSU della CRI a
suo tempo assunti a tempo
indeterminato, in
aderenza al piano
di
stabilizzazione, mantengono
la mansione di
autisti/soccorritori per la quale sono stati
assunti,
in aderenza a quanto disposto
dall'articolo 56 del
decreto legislativo n. 29 del 1993,
come sostituito
dall'articolo 25 del decreto legislativo
n. 80 del
1998 e successivamente modificato dall'articolo 15
del
decreto legislativo n. 387 del 1998 e dall'articolo
52
del testo coordinato ed aggiornato con
le modifiche
introdotte dalla legge 31 gennaio
2005, n. 7, dal
decreto legge 30 giugno 2005, n. 115; dalla
legge 27
luglio 2005, n. 154 e dal decreto
legge 10 gennaio
2006, n. 4.
2. Con decreto del
Presidente della Regione, è
istituita una commissione speciale di
verifica del
possesso dei titoli e di
valutazione dell'idoneità
fisica secondo quanto previsto dal decreto
legislativo
9 aprile 2008, n. 81, e morale
(certificato penale,
casellario giudiziario
con carichi pendenti,
certificato antimafia), necessari per
l'inquadramento
nell'Agenzia.
3. La durata del corso di
riqualificazione è decisa
dall'Assessorato della sanità d'intesa con l'Agenzia
4. L'Agenzia subentra alla C.R.I.
nell'utilizzazione
del personale tecnico ex
articolo 54 della legge
regionale 18 maggio 1996, n. 33, così come
modificato
dall' articolo 15 della legge
regionale 9 ottobre
1998, n. 27 e dal punto 5 dell'articolo 11 della
legge
regionale 30 dicembre 2000, n. 36, nelle
attività di
carattere non sanitario
svolte nelle centrali
operative, secondo
profili professionali già
riconosciuti dall'Assessorato regionale della sanità.
Art. 5.
Targa unica dei mezzi dell'Agenzia
1. E' istituita,
in collaborazione con la
motorizzazione civile, la targa
unica dei mezzi
utilizzati dall'Agenzia.
Art. 6.
Riordino dotazione mezzi
1. L'Agenzia organizza i corsi
di riqualificazione
come operatori socio sanitari
specializzati per il
personale autista/soccorritore dipendente
della SISE
s.p.a.. La partecipazione ai corsi è volontaria
2. Le ambulanze sono
ridotte a 220 in tutto il
territorio regionale ed il personale che,
a seguito
della riqualificazione,
acquisisce il titolo di
operatore socio sanitario specializzato, è
ricollocato
fra le 220 ambulanze in base ad
apposita graduatoria
di merito che tiene conto del punteggio ottenuto
agli
esami finali del corso di
formazione oltre che
dell'anzianità di servizio.
3. Il numero dei
lavoratori da riqualificare deve
comunque essere tale da garantire
una presenza in
tutte le ambulanze,
comprese quelle mediche e
neonatali, di; dodici tecnici esperti
dell'emergenza
sanitaria (autisti/soccorritori)
con l'attuale
contratto di 30 ore
settimanali; cinque operatori
socio sanitari specializzati o
infermiere, prima
retribuito ad incentivazione, che abbia optato
per il
servizio presso l'Agenzia. Resta
ferma la presenza
obbligatoria di cinque
medici nelle ambulanze
medicalizzate e neonatali.
4. L'Agenzia prevede, inoltre, un
adeguato numero di
mezzi occorrenti per sostituire quelli
eventualmente
in fermo tecnico a causa di guasti o incidenti.
Art. 7.
Centrale operativa regionale
1. Una centrale
operativa regionale, istituita
presso l'Agenzia, garantisce il
sistema di allarme
sanitario. La centrale è dotata di
adeguato sistema
telefonico con riconoscimento del numero
chiamante e
sistema di registrazione digitale
multiplista con
marcatore di tempo; di un centro servizi
tecnici; di
adeguata rete radio
ed adeguati apparati
infotelematici con
cartografia georeferenziata
asserviti a sistemi satellitari GPS che
consentano la
radiolocalizzazione dei mezzi in movimento e di
essere
in costante contatto con tutti i mezzi di
emergenza e
con tutti i presidi
ospedalieri del territorio
siciliano.
2. Presso la centrale è
assicurata la presenza di
almeno tre medici che garantiscono la
continuità di
servizio per le ventiquattro ore.
3. Per il funzionamento
della rete radio regionale
in UHF per il servizio di
emergenza - urgenza, in
coerenza a quanto disposto dal punto 5 dell'articolo
3
del D.P.R. 27 marzo 1992,
l'Agenzia utilizza le
frequenze concesse in uso gratuito dal Ministero
delle
comunicazioni sulla base del progetto approvato
dalla
Giunta regionale con deliberazione n. 111 del 19
marzo
2004.
4.. Il personale addetto
alla centrale operativa
regionale, è reclutato attraverso bando
di concorso
pubblico da pubblicarsi, con decreto
dell'Assessore
per la sanità, nella Gazzetta ufficiale
della Regione
siciliana, fermo
restando quanto previsto
dall'articolo 4. Per
partecipare al concorso è
requisito necessario avere precedentemente
acquisito
la qualifica di operatore
del SUES 118 (medico,
infermiere, tecnico specializzato operatore di
sistemi
esperti
dell'emergenza
sanitaria,
autista/soccorritore, operatori
socio sanitari
specializzati) con certificata esperienza
di almeno
sei anni continuativi nel servizio
di emergenza -
urgenza sanitaria 118.
5. L'Agenzia riqualifica il
personale sanitario di
cui al comma 4 come operatore
di centrale tramite
apposito corso.
6. L'Assessore per la sanità
definisce il numero di
operatori occorrenti per gestire le
comunicazioni di
tutto il bacino regionale.
Art. 8.
Competenze
dell'Assessorato regionale della sanità
1. L'Agenzia provvede a bandire
apposita gara di
appalto per l'approvvigionamento dei
mezzi e delle
strutture connesse,
predisponendo un apposito
capitolato unico.
2. L'Assessore regionale per la
sanità, all'inizio
di ogni anno, assegna con proprio decreto i
criteri,
gli obiettivi di massima nonché le risorse
economiche
disponibili per l'Agenzia, secondo
quanto previsto
dall'articolo 24 della legge
regionale 8 febbraio
2007, n. 2.
3. L'Agenzia entro il mese di
febbraio di ogni anno
riferisce all'Assessorato regionale
della sanità
sull'andamento del servizio, sugli obiettivi
raggiunti
e sui costi per la gestione nell'anno precedente.
4. L'Assessore regionale per la
sanità esercita le
funzioni di indirizzo e coordinamento, di
direttiva,
di vigilanza ivi compresa la verifica
dei risultati
aziendali.
Art. 9.
Organi dell'Agenzia
1. Sono organi dell'Agenzia il
direttore generale ed
il Collegio dei revisori.
2. Il direttore generale è
nominato con decreto del
Presidente della Regione, su proposta
dell'Assessore
per la sanità, tra i
soggetti che possiedono i
requisiti di cui all'articolo 3
bis del decreto
legislativo n. 229/99 e rimane in
carica tre anni,
rinnovabili per non oltre due anni.
3. Il compenso spettante
al direttore generale è
definito con decreto dell'Assessore per la
sanità. Il
40 per cento di tale compenso è
erogato solo ove
l'Assessorato della sanità accerti il conseguimento
di
tutti gli obiettivi di efficienza ed
economicità del
Servizio 118, durante la gestione annuale.
4. Il Collegio dei
revisori è costituito da tre
componenti rispettivamente designati
dal Presidente
della regione, dall'Assessore
per la sanità e
dall'Assessore regionale per il bilancio e le
finanze.
Esercita i poteri di vigilanza e controllo in
analogia
a quanto previsto dal decreto legislativo
n. 502/1992
e successive modifiche ed
integrazioni. Relaziona
periodicamente all'Assessorato regionale della
sanità
ed all'Assessorato regionale del
bilancio e delle
finanze sull'andamento dei conti dell'Agenzia.
Art. 10.
Bacini territoriali
1. Entro novanta giorni dall'entrata
in vigore della
presente legge, sono istituiti,
con decreto del
Presidente della Regione, quattro bacini
territoriali:
1) Palermo e Trapani 2) Catania, Siracusa e
Ragusa 3)
Caltanissetta, Enna e Agrigento 4) Messina.
Le sedi
operative sono le medesime delle
soppresse centrali
operative.
2. Il Presidente
della Regione, su proposta
dell'Assessore per la sanità, nomina il
responsabile
della centrale operativa regionale. Sono a
tal fine
requisiti necessari: la laurea in medicina; adeguate
e
comprovate
specializzazioni; un'esperienza
professionale di almeno cinque
anni nel campo
dell'emergenza - urgenza sanitaria. Provvede,
inoltre,
con le medesime
modalità alla nomina
dei
responsabili e dei viceresponsabili dei bacini i
quali
devono possedere idoneo titolo di
laurea o titolo
equipollente e rimangono
in carica tre anni,
rinnovabili al massimo per altri due.
3. Ogni bacino ha
un autoparco. Come sedi di
autoparco sono utilizzati i parcheggi degli
ospedali
pubblici.
4. Le sedi
dell'elisoccorso e delle postazioni di
ambulanze rimangono quelle attualmente utilizzate.
5. L'Agenzia inoltre
verifica il numero e la
dislocazione dei mezzi nei quattro bacini e
controlla
le relative prestazioni
sanitarie, compresa la
celerità dell'intervento, per disporre,
eventualmente,
idonei correttivi.
6. L'Agenzia individua
numericamente le ambulanze
del territorio preposte anche al servizio di
emergenza
neonatale; le
ambulanze che devono
essere
medicalizzate; il numero necessario di
auto e moto
mediche.
Art. 11.
Mezzi di trasporto di emergenza
1. Le ambulanze del servizio di
emergenza - urgenza,
dislocate nel territorio, sono attrezzate
come mezzi
di soccorso avanzato, con strumentazione adeguata
per
la rianimazione sanitaria e per la telemedicina.
Sono,
inoltre, previste ambulanze che,
oltre ad essere
dotate della suddetta strumentazione,
dispongono di
attrezzature per l'emergenza neonatale.
2. L'elisoccorso e le ambulanze sono
attrezzate per
la rianimazione sanitaria e per la telemedicina.
Tutti
i mezzi del servizio di emergenza -
urgenza possono
essere utilizzati per il
trasporto primario, il
trasporto secondario,
trasporto emoderivati e
trasporto per trapianti di organi.
3. L'Assessore regionale per la
sanità, con proprio
decreto, fissa i
criteri o le direttive per
l'attuazione del presente articolo.
Art. 12.
Personale impiegato nei mezzi
1. Gli equipaggi di ogni
singola ambulanza gestita
dall'Agenzia sono costituiti in
totale da dieci
tecnici esperti
dell'emergenza sanitaria
(autisti/soccorritori) e cinque autisti -
soccorritori
riqualificati come
operatori socio sanitari
specializzati o cinque infermieri.
2. Per le ambulanze
medicalizzate e neonatali gli
equipaggi sono costituiti da dieci
tecnici esperti
dell'emergenza sanitaria
(autisti/soccorritori),
cinque autisti - soccorritori
riqualificati come
operatori socio sanitari
specializzati e cinque
medici preposti all'emergenza sanitaria.
3. Le ambulanze hanno
un equipaggio minimo che
garantisce il servizio nell'arco
delle ventiquattro
ore, composto da due tecnici
specializzati esperti
autisti - soccorritori e un autista
- soccorritore
riqualificato come
operatore socio sanitario
specializzato; nelle ambulanze
medicalizzate e
neonatali è inoltre garantita
la presenza per le
ventiquattro ore di un medico.
4. In caso di ferie, malattie,
maternità, infortuni,
permessi, nelle ambulanze in cui è presente la
figura
dell'autista - soccorritore riqualificato
come socio
sanitario specializzato, è garantita la
presenza di:
almeno due
tecnici specializzati
esperti
dell'emergenza sanitaria (autisti/soccorritori);
o di
un tecnico specializzato suddetto
e un autista -
soccorritore riqualificato come
operatore socio
sanitario specializzato.
5. Gli elicotteri adibiti al soccorso
avanzato hanno
base nelle elisuperfici già realizzate in
prossimità
delle quattro centrali di bacino
e possono essere
riutilizzati per sopperire a particolari
esigenze. I
turni di servizio sono garantiti tramite il
personale
medico e gli operatori socio sanitari
specializzati
che già concorrono ai servizi
sanitari di bacino
presso le ambulanze.
6. Il medico
e l'operatore socio sanitario
specializzato non può svolgere più di
due turni di
lavoro al mese presso il servizio di elisoccorso.
Art. 13.
Sede di lavoro e polizza assicurativa
1. La sede di lavoro
degli operatori sanitari che
prestano servizio sulle ambulanze è la postazione
ove
sosta il mezzo cui sono assegnati.
2. Al fine
di garantire la celerità degli
interventi, gli operatori sanitari
sono collocati,
sulla base di graduatorie definite dall'Agenzia
ed i
sindacati firmatari del contratto collettivo di
sanità
pubblica, il più vicino
possibile alla propria
residenza.
3. Gli operatori
sanitari che per particolari
esigenze sono trasferiti oltre i
trenta chilometri
dalla propria residenza usufruiscono di una
indennità
di trasferta da definirsi con un contratto
integrativo
da stipulare con le OO.SS. firmatarie del
contratto di
sanità pubblica. L'indennità di trasferta
non spetta
ai lavoratori che chiedono di trasferirsi nella
nuova
sede.
4. Il trasferimento, tranne quello
volontario, ha un
limite temporale fissato dall'Agenzia di concerto
con
le organizzazioni sindacali firmatarie del
contratto
di sanità pubblica.
5. L'Agenzia provvede a
stipulare apposita polizza
assicurativa tipo kasko' per
la copertura degli
eventuali danni, arrecati ai mezzi di
servizio, per
fatti non imputabili
a dolo o colpa grave
dell'operatore.
Art. 14.
Coordinamenti
1. Al fine di garantire la massima
integrazione tra
i pronto soccorso, gli operatori sanitari
pubblici e
privati ed il servizio
di emergenza - urgenza
territoriale, nell'ambito dei quattro
bacini di cui
all'articolo 10,
sono istituiti altrettanti
coordinamenti permanenti composti
da responsabili
nominati: dall'Agenzia; dalle Aziende unità
sanitarie
locali; da tutti gli organismi
pubblici o privati
convenzionati che operano nell'ambito
del servizio
sanitario regionale; dagli operatori
sanitari del
servizio di emergenza - urgenza
rappresentanti delle
organizzazioni sanitarie di categoria
firmatarie del
contratto collettivo di sanità pubblica stipulato
con
l'Aran.
Art. 15.
Contratto integrativo
1. L'Agenzia, di concerto
con le organizzazioni
firmatarie del CCNL di sanità pubblica,
prevede, in
sede di contrattazione
integrativa, un'indennità
accessoria aggiuntiva in favore del
personale che,
avendone fatto istanza, ha completato il
processo di
riqualificazione previsto dalla
presente legge in
relazione alle esigenze
funzionali ed operative
dell'Agenzia.
2. L'Assessore regionale per la
sanità individua le
risorse necessarie a quanto previsto dal comma 1.
Art. 16.
Entrata in funzione dell'Agenzia
1. Il Presidente
della Regione, su proposta
dell'Assessore regionale per la sanità, provvede
alla
nomina di un commissario straordinario che
predispone
il piano di subentro al
servizio di emergenza -
urgenza, assicurando al contempo la
funzionalità del
predetto servizio.
2. L'Agenzia entra
in funzione entro tre mesi
dall'entrata in vigore
della presente legge,
subentrando alle strutture
che hanno gestito
l'emergenza - urgenza sanitaria.
Art. 17.
Norma finanziaria
1. Agli oneri di cui alla presente
legge per l'anno
2008 si provvede a carico del bilancio
regionale del
corrispondente esercizio.
2. Per gli esercizi finanziari
si provvede a carico
del bilancio pluriennale per gli anni 2008/2010.
Art. 18.
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà
pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in
vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione.



