MPA

ORAZIO D'ANTONI

UN IMPEGNO SICURO

 

Disegni di Legge - Primo firmatario

 

15 437 12.05.09 Norme sui servizi pre-ruolo presso scuole parificate, istituti legalmente riconosciuti ed enti preposti alla formazione professionale




RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE

Onorevoli colleghi,

con il presente disegno di legge, relativo ai
servizi preruolo prestati presso scuole parificate e
istituti legalmente riconosciuti o presso enti
preposti alla formazione professionale nell'ambito di
programmi promossi o approvati e finanziati dalla
Regione, s'intende colmare alcune lacune
dell'ordinamento regionale, del tutto irragionevoli e
in palese contraddizione con norme vigenti.

Servizi prestati presso scuole parificate e/o
istituti legalmente riconosciuti.

Il Tribunale amministrativo regionale per la
Sicilia, sede di Palermo, con sentenza n. 568 del 2
novembre 1991 della Sezione I, passata in giudicato,
ha confermato che le scuole parificate e gli istituti
legalmente riconosciuti, rilascianti titoli equiparati
a quelli conseguibili nelle scuole pubbliche, sono
regolati da normativa analoga a quella applicata per
queste ultime.

È irragionevole, quindi, che i periodi di servizi
preruolo prestati presso scuole parificate o istituti
legalmente riconosciuti, diversamente da analoghi
periodi prestati presso scuole pubbliche, non possano
essere ricongiunti, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 11 della legge 15 giugno 1988, n. 11, a
quelli prestati nei ruoli dell'Amministrazione
regionale.

Ciò appare tanto più discriminante ove si consideri
che l'insegnante di ruolo della pubblica istruzione,
che abbia già ricongiunto detti periodi, per effetto
della legge 26 luglio 1970 n. 576 (v. T.U. D.L.vo 16
aprile 1994 n. 297), e transiti all'Amministrazione
regionale, mantiene il ricongiungimento maturato,
mentre il dipendente di ruolo dell'Amministrazione
regionale, che abbia svolto i medesimi servizi
preruolo, non ha modo di ricongiungere i relativi
periodi, neanche previo riscatto.

Il mancato ricongiungimento dei periodi di servizi
preruolo prestati presso scuole parificate e/o
istituti legalmente riconosciuti, cui si propone di
porre rimedio con il seguente disegno di legge, è
elemento che contraddice e disattende il principio di
parità scolastica, ribadito con legge 10 marzo 2000,
n. 62, e da ultimo con legge regionale 3 ottobre 2002,
n. 14, perché li discrimina rispetto a quelli analoghi
prestati presso scuole pubbliche.

Poiché la norma che consente il ricongiungimento dei
periodi di servizio preruolo di che trattasi a quelli
di ruolo della pubblica istruzione è la legge 26
luglio 1970, n. 576 (v. T.U. D.L.vo 16 aprile 1994 n.
297) e poiché gli effetti del ricongiungimento
decorrono, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della
legge regionale 5 maggio 1988, n. 11, dal primo del
mese successivo alla presentazione della relativa
domanda', è opportuno, per motivi d'equità, che siano
fatte salve le domande presentate.

Servizi prestati presso enti preposti alla
formazione professionale nell'ambito di programmi
promossi, approvati e finanziati dalla Regione.

È irragionevole che i periodi di servizi preruolo,
prestati presso enti preposti alla formazione
professionale nell'ambito di programmi promossi o
approvati e finanziati dalla Regione, rilascianti
titoli riconosciuti utili per fini d'impiego, non
possano essere ricongiunti, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 11 della legge 15 giugno 1988, n. 11, a
quelli prestati nei ruoli dell'Amministrazione
regionale.

Ciò appare tanto più discriminante ove si consideri
che il dipendente di ruolo dell'Amministrazione
regionale, che abbia maturato titolo professionale
nell'ambito dei suddetti programmi, può ricongiungere
i relativi periodi di discenza, per effetto
dell'articolo 10, comma 3, del DPRS 19 novembre 1999,
n. 26, mentre il dipendente di ruolo, che abbia svolto
servizi di docenza nell'ambito degli stessi programmi,
non ha modo di ricongiungere i relativi periodi,
neanche previo riscatto.

L'irragionevolezza, cui si propone di porre rimedio
con il seguente disegno di legge, è manifesta: il
docente che ha formato professionalmente personale poi
assunto nell'Amministrazione regionale, transitando
nei ruoli di questa non ha riconosciuti i relativi
periodi di docenza, mentre il discente, anche in
ragione di quella docenza immesso nei ruoli della
stessa Amministrazione regionale, ha riconosciuti i
corrispondenti periodi di discenza; paradossalmente è
in atto riconosciuto come servizio ciò che non lo è
(la discenza), mentre non è riconosciuto ciò che lo è
(la docenza).

Poiché la formazione professionale è disciplinata
dalla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive
modifiche e integrazioni, e poiché gli effetti del
ricongiungimento decorrono, ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, della legge regionale 5 maggio 1988, n. 11,
dal primo del mese successivo alla presentazione
della relativa domanda', è opportuno, per motivi
d'equità, che siano fatte salve le domande presentate.

---O---


DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.
Riconoscimento di servizi pre-ruolo

1. In attuazione del principio di parità
scolastica, di cui all'articolo 33 della Costituzione,
i periodi corrispondenti a servizi preruolo prestati
dai dipendenti dell'Amministrazione regionale presso
istituti scolastici parificati o legalmente
riconosciuti d'ogni ordine e grado e presso enti
preposti alla formazione professionale nell'ambito di
programmi promossi o approvati e finanziati dalla
Regione, ai sensi della legge regionale 6 marzo 1976,
n. 24 e successive modifiche e integrazioni, sono
valutati per i fini e con le modalità di cui
all'articolo 11 della legge regionale 15 giugno 1988,
n. 11. Sono fatte salve le domande ad oggi presentate
ai fini della valutazione dei detti periodi.

Art. 2.
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione.

(12.05.2009) Testo presentato