15 152 24.07.08 Norme per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e l'adempimento dell'obbligo d'istruzione nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale

RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE
Onorevoli colleghi,
la proposta qui contenuta vuole rappresentare una
risposta di sistema da parte della Regione, alla
domanda di formazione iniziale dei minori, dai 14 fino
ai 18 anni, che scelgono di assolvere il diritto-
dovere di istruzione e formazione e l'obbligo di
istruzione nei percorsi formativi a carattere
professionalizzante che mirano all'inserimento nel
mondo del lavoro e alla continuità formativa nelle
filiere omogenee, articolati in due tappe, la
qualifica professionale triennale e il diploma
professionale quadriennale, quest'ultimo valido anche
per l'ingresso negli albi delle professioni normate
per legge.
Il sistema regionale di istruzione e formazione
professionale qui delineato, garantisce il diritto
alla formazione iniziale e vuole offrire agli
adolescenti e ai giovani siciliani percorsi formativi
professionalizzanti, tendenzialmente polivalenti,
coerenti con i riferimenti europei (Ecvet), riferiti
alle necessità del contesto economico locale, nel
rispetto delle prerogative che la Costituzione
attribuisce alla Regione, al fine di accrescere la
cultura, apprendere un lavoro, diventare cittadini
della società della conoscenza. In questo quadro
risulta rilevante l'adempimento dell'obbligo di
istruzione nei percorsi sperimentali di istruzione e
formazione professionale nel contesto del principio di
equivalenza tra i percorsi scolastici e formativi e
del diritto del cittadino ad esercitare le proprie
opzioni.
Un elemento di chiarezza e di qualità è costituito
dalla presenza nel sistema educativo di istruzione e
formazione professionale regionale di strutture
formative accreditate ai sensi del decreto
ministeriale del 29 novembre 2007 (MPI/MLPS), che sono
senza fine di lucro, portatori di un progetto
educativo, che applicano il contratto della formazione
professionale, che sono dotati di stabilità tale da
fornire sicurezza circa il valore e la continuità
delle azioni formative e che operano secondo la
prospettiva della istruzione e formazione intesa come
bene pubblico accessibile a tutti.
La valenza educativa del sistema di istruzione e
formazione professionale regionale, confermata dal
successo della sperimentazione dei percorsi triennali
e quadriennali dal rilevante numero di giovani che li
frequentano, richiede una assoluta continuità di
programmazione e finanziamento da parte della Regione.
---O---
DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE
Art. 1.
1. La Regione, con la presente legge, assicura ai
minori in uscita dal primo ciclo di istruzione,
l'iscrizione e la frequenza ai percorsi sperimentali
di istruzione e formazione professionale triennali e
quadriennali al fine di garantire l'assolvimento del
diritto-dovere all'istruzione e formazione e
l'adempimento dell'obbligo di istruzione nel sistema
educativo regionale di istruzione e formazione
professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.
53, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 2.
1. La Regione, assicura, nei percorsi sperimentali
di istruzione e formazione professionale triennali e
quadriennali, i livelli essenziali delle prestazioni
ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226, capo III e l'adempimento dell'obbligo di
istruzione ai sensi del decreto ministeriale 22 agosto
2007, n. 139
Art. 3.
1. La programmazione e la gestione amministrativa e
finanziaria dei percorsi sperimentali di istruzione e
formazione professionale triennali e quadriennali di
cui alla lettera b) del protocollo d'intesa fra la
Regione, il Ministero della pubblica istruzione, il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 19
settembre 2003 sono attestati alla competenza
dell'Assessorato regionale dei beni culturali,
ambientali e della pubblica istruzione- Dipartimento
della pubblica istruzione, ai sensi del D.P. n. 530
del 29 maggio 2008.
Art. 4.
1. Le risorse finanziarie messe a disposizione dal
Ministero della pubblica istruzione e dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale a favore della
Regione, destinate all'assolvimento dell'obbligo di
istruzione nei percorsi sperimentali di istruzione e
formazione professionale triennali e quadriennali e
alla loro prosecuzione, le apposite risorse del Fondo
Sociale Europeo' e le risorse finanziarie proprie
della Regione, ex legge 6 marzo 1976, n. 24, articolo
3, vengono assegnate dall'Assessorato del bilancio e
delle finanze su apposito capitolo al Dipartimento
pubblica istruzione dell'Assessorato regionale dei
beni culturali, ambientali e della pubblica
istruzione.
Art. 5.
1. I percorsi sperimentali di istruzione e
formazione professionale triennali e quadriennali sono
progettati e realizzati dalle strutture formative
accreditate dalla Regione secondo i criteri generali
previsti dal decreto del Ministero della pubblica
istruzione di concerto con il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale del 29 novembre 2007.
Art. 6.
1. Allo scopo di sostenere l'attuazione del diritto-
dovere all'istruzione e formazione e dell'obbligo di
istruzione nei percorsi sperimentali di istruzione e
formazione professionale triennali e quadriennali, si
costituisce presso il Dipartimento istruzione, un
apposito gruppo tecnico per l'anagrafe formativa
regionale, il monitoraggio e la valutazione della
attività previste dalla presente legge, a cui
partecipano esperti designati dalle organizzazioni
maggiormente rappresentative dei sindacati e delle
strutture accreditate.
Art. 7.
1. In riferimento al Quadro Europeo delle Qualifiche
(QEQ), i percorsi triennali si concludono con la
qualifica di istruzione e formazione professionale
riferita al livello europeo 3, che consente il
proseguimento al quarto anno di diploma professionale
e con il rilascio, al secondo anno, del certificato di
competenze relative all' obbligo di istruzione; i
percorsi quadriennali si concludono con il diploma di
istruzione e formazione professionale riferito al
livello europeo 4, che consente la prosecuzione nella
formazione superiore.
Art. 8.
1. La Regione assicura il soddisfacimento della
domanda di frequenza e il diritto alla formazione agli
allievi dei percorsi sperimentali di istruzione e
formazione professionale triennali e quadriennali con
la partecipazione gratuita alle attività formative,
assumendo le spese relative all'assistenza convittuale
o semi-convittuale, al trasporto, all'acquisto del
materiale didattico e di consumo e alla erogazione di
una borsa formativa alla conclusione positiva di ogni
annualità del percorso triennale o quadriennale.
Art. 9.
1. La Regione assicura il finanziamento dei percorsi
sperimentali di istruzione e formazione professionale
triennali e quadriennali affidati, nell'ambito del
servizio di interesse generale del sistema educativo
regionale di istruzione e formazione professionale, ai
soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 5,
riconoscendo la piena autonomia didattica,
organizzativa, finanziaria e gestionale e destinando,
a favore delle strutture formative accreditate ai
sensi dell'articolo 5, una quota delle risorse di cui
all'articolo 4, fissata all'1 per cento, alle misure
di sistema per il miglioramento continuo didattico e
tecnologico.
Art. 10.
1. La Regione assicura, nell'ambito del servizio di
interesse generale del sistema educativo regionale di
istruzione e formazione professionale e della pari
dignità tra i percorsi delle istituzioni scolastiche e
quelli delle istituzioni formative, al fine di
consentire l'interazione e i passaggi tra i due
sistemi, l'avvio delle attività formative dei percorsi
sperimentali di istruzione e formazione professionale
triennali e quadriennali contestualmente all' avvio
delle attività scolastiche e il finanziamento di
eventuali LARSA (laboratori di recupero e sviluppo
degli apprendimenti), concordati con le istituzioni
scolastiche per favorire i passaggi tra i due sistemi.
Art. 11.
1. Sono fatte salve per tutti gli operatori
impegnati a tempo indeterminato nei percorsi
sperimentali di istruzione e formazione professionale
triennali e quadriennali le continuità didattiche e
tutte le garanzie occupazionali contrattuali e di
legge.
Art. 12.
1. Per l'attuazione delle finalità previste dalla
presente legge è autorizzata per l'anno finanziario in
corso la somma di euro. . .
2. All' onere relativo si provvede utilizzando le
disponibilità del capitolo ,del bilancio della
Regione per l'esercizio medesimo.
3. Agli oneri ricadenti negli esercizi finanziari
successivi a quello in corso, valutati in euro..., si
provvede con
Art. 13.
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di farla
osservare come legge della Regione.



